Le piattaforme di telemedicina sono sistemi digitali che permettono la fornitura e la gestione di servizi sanitari a distanza. Questi sistemi possono includere videochiamate per consultazioni mediche, monitoraggio remoto dei parametri vitali, gestione delle cartelle cliniche elettroniche e comunicazione tra pazienti e professionisti della salute attraverso strumenti digitali. Le piattaforme facilitano la diagnosi, il monitoraggio e il trattamento di condizioni mediche senza la necessità di visite in presenza.
Le operazioni sui dati personali e sanitari del cittadino necessarie per l’erogazione di servizi di Telemedicina rientrano tra i trattamenti di dati sensibili effettuati mediante strumenti elettronici, che sono regolati dalle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy). Le modalità e le soluzioni necessarie per assicurare confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati dovranno, quindi, in ogni caso essere adottate in coerenza con le misure di sicurezza espressamente previste nel D.Lgs. n. 196/2003 e nel relativo Allegato B (Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza).
Il trattamento dei dati dovrà essere conforme anche al Regolamento europeo UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).
Le applicazioni di telemedicina raccolgono e trattano dati personali, inclusi dati sanitari sensibili, che richiedono misure di sicurezza avanzate per la gestione e la conservazione. I fornitori devono adottare tecniche di anonimizzazione e crittografia dei dati e garantire che siano rispettati i diritti degli utenti (es. diritto all’accesso, alla rettifica e alla cancellazione).
Il fornitore deve garantire che i dati siano trattati in conformità alla normativa e, in caso di violazione della sicurezza (data breach), potrebbe essere soggetto a sanzioni da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Le applicazioni devono rispettare elevati standard di sicurezza per prevenire attacchi informatici, come l’accesso non autorizzato, e ridurre il rischio di perdita o manomissione dei dati. I fornitori sono legalmente responsabili per l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate per proteggere i dati.
Le piattaforme di telemedicina devono inoltre essere conformi agli standard di sicurezza e qualità previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (c.d. AI Act).
È necessario portare a conoscenza del paziente in modo chiaro le informazioni necessarie ad esprimere un consenso informato ai sensi della legge 219/2017. Nel particolare caso delle prestazioni a distanza, occorre valutare la necessità o meno di ripetere il consenso per ogni prestazione, e l’opportunità di esplicitare specificamente i rischi che si corrono (quali, i rischi connessi alla mancanza del contatto fisico e dello sguardo clinico del medico, l’impossibilità di una visita completa e di un intervento immediato in caso di urgenza).
Anche se le app non forniscono direttamente la consulenza medica, i fornitori potrebbero essere considerati corresponsabili in caso di malfunzionamenti o errori tecnici che compromettano la qualità del servizio medico.
Il fornitore deve assicurarsi che le sue applicazioni siano conformi agli standard di qualità e sicurezza definiti dalle normative sanitarie italiane, incluso l’obbligo di fornire strumenti che permettano diagnosi e trattamenti accurati.
In Italia, la telemedicina deve rispettare le Linee guida emanate dal Ministero della Salute, che richiedono che i servizi siano erogati da professionisti qualificati e regolamentano anche aspetti tecnici e procedurali. Eventuali violazioni possono comportare sanzioni o restrizioni sull’uso dell’applicazione.
Le app di telemedicina devono ottenere tutte le autorizzazioni e rispettare le normative locali e regionali italiane. Questo implica anche la corretta classificazione dell’applicazione come dispositivo medico, ove richiesto, seguendo le norme dell’UE sui dispositivi medici (Regolamento UE 2017/745).
Contratti con strutture sanitarie o pazienti dovrebbero prevedere clausole che definiscano chiaramente la responsabilità e i limiti del servizio, la gestione dei dati e la proprietà intellettuale. La mancanza di trasparenza può esporre il fornitore a contenziosi legali.
Normativa di riferimento:
1. Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati («GDPR»);
2. D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy);
3. Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale («AI Act»)
4. Direttiva 2009/136/CE («Direttiva e-privacy»).
5. Regolamento (UE) 2017/745 (Medical Device Regulation) in materia di dispositivi medici.
6. Legge 219/2019 in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.
7. Legge 24/2017 su disposizioni in materia di sicurezza delle cure e responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Normativa di riferimento: