Gli assistenti virtuali vocali (AVV) sono tecnologie basate sull’intelligenza artificiale (AI) che interagiscono con gli utenti tramite comandi vocali. Utilizzano il riconoscimento vocale per interpretare le richieste degli utenti e rispondere con informazioni o eseguire azioni. Sono impiegati in ambito domestico, lavorativo e sanitario per semplificare le attività quotidiane e migliorare l’accessibilità.
I titolari del trattamento che forniscono servizi di AVV e i loro responsabili del trattamento devono tenere conto sia del GDPR sia della direttiva e-privacy. I titolari del trattamento che forniscono servizi di AVV mediante apparecchiature terminali prive di schermo devono sempre informare gli utenti ai sensi del GDPR quando impostano o installano un AVV ovvero usano un’applicazione di AVV per la prima volta. È raccomandato ai fornitori/progettisti di AVV e agli sviluppatori di elaborare interfacce basate sulla voce per agevolare la comunicazione delle informazioni obbligatorie. V. Linee guida 02/2021 sugli assistenti vocali virtuali – Versione 2.0 (adottate il 7 luglio 2021 e consultabili all’indirizzo https://www.edpb.europa.eu/system/files/2022-02/edpb_guidelines_202102_on_vva_v2.0_adopted_it.pdf).
Trattandosi di tecnologie basate sull’AI è inoltre necessario tener conto del Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (AI Act). I sistemi di AI utilizzati in ambito di servizi pubblici e privati essenziali, quali l’assistenza sanitaria, sono considerati “ad alto rischio” e pertanto devono essere valutati e ridotti i rischi ai sensi dell’AI Act.
Normativa di riferimento:
1. Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati («GDPR»);
2. D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy);
3. Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale («AI Act»);
4. Direttiva 2009/136/CE («Direttiva e-privacy»).
Normativa di riferimento: